Statuto della FCELT
A. Costituzione
Art. 1 Costituzione
Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero è costituita un’Associazione cristiana evangelica, senza fini di lucro e con durata illimitata, denominata “Federazione delle Chiese Evangeliche Libere del Ticino” (in seguito FCELT).
Art. 2 Sede
La sede della FCELT è presso la sede della Chiesa del presidente.
Art. 3 Affiliazione Nazionale
La FCELT è membro della “Organizzazione mantello delle chiese libere e delle comunità cristiane della Svizzera” (freikirchen.ch) ed è rappresentata presso di essa dal suo presidente o da un suo sostituto.
B. Scopo
Art. 4 Scopo
4.1. La FCELT ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse Chiese Evangeliche Libere del Ticino che accettano come base comune il Credo Apostolico, la confessione di fede dell’Alleanza Evangelica Mondiale e il Patto di Losanna, che si dedicano ad una proclamazione del Vangelo fedele alle Sacre Scritture, secondo il Mandato di Gesù Cristo in Matteo 28:18-20.
4.2. La FCELT si prefigge inoltre di raggiungere i seguenti obiettivi comuni:
a) rappresentare gli interessi comuni dei suoi membri nei confronti delle autorità, dei mass-media e della collettività;
b) promuovere e organizzare eventi comuni;
c) promuovere il dialogo su questioni di fede e di culto con le autorità o nei confronti dell’opinione pubblica;
d) offrire consulenza e mediazione ai suoi membri;
e) collaborare con Chiese, opere e Movimenti evangelici che perseguono i medesimi obiettivi;
f) accreditare opere con sede in Ticino di cui condivide principi e obiettivi.
C. Membro della FCELT (in seguito “Chiesa-membro”)
Art. 5 Acquisizione dello statuto di Chiesa-membro
5.1. Possono diventare Chiese-membro:
a) le Chiese appartenenti a Movimenti Evangelici già membri della federazione nazionale freikirchen.ch e che accettano integralmente questo statuto.
b) le Chiese Evangeliche Libere indipendenti o appartenenti a Movimenti Evangelici:
- che hanno la loro sede e la loro attività in Ticino;
- che svolgono la loro attività da almeno 4 anni;
- che accettano integralmente questo statuto e il regolamento interno della FCELT;
- il cui pastore è stato membro attivo della Pastorale Ticino per almeno 2 anni.
5.2. La domanda di ammissione è da inoltrare per iscritto al Consiglio direttivo della FCELT, il quale, con proprio preavviso, la sottopone all’Assemblea dei membri per la decisione. L’Assemblea può rifiutare l’ammissione senza indicare il motivo all’interessato. La sua decisione è inappellabile.
Art. 6 Perdita dello statuto di Chiesa-membro
6.1. Lo statuto di Chiesa-membro si estingue con le dimissioni oppure per esclusione.
6.2. Le dimissioni da Chiesa-membro possono essere date in qualsiasi momento. Esse vanno inoltrate per iscritto al Consiglio direttivo e hanno effetto immediato.
6.3. In caso di fusione fra Chiese-membro della FCELT e Chiese non membro della FCELT, il Comitato direttivo si riserva il diritto di valutare se la nuova entità soddisfa i criteri di adesione.
6.4. L’esclusione dalla FCELT può avvenire se una Chiesa-membro, dopo vani tentativi di richiamo, non si attiene più alla Parola di Dio e/o non soddisfa più i criteri stabiliti da questo statuto. La competenza per decidere l’esclusione appartiene all’Assemblea dei membri. La sua decisione è inappellabile.
6.5. Inoltre, la Chiesa-membro perde automaticamente lo statuto di membro in caso di scioglimento della stessa.
D. Organizzazione
Art. 7 Organi della FCELT
Gli organi della FCELT sono:
a) l’Assemblea dei membri
b) il Consiglio direttivo
c) L’Ufficio di revisione
Art. 8 L’Assemblea dei membri
8.1. L’Assemblea dei membri è composta dal pastore responsabile di ogni Chiesa-membro. In caso di impedimento ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro dell’Assemblea dei membri o da un delegato della propria chiesa. Ogni membro può rappresentare al massimo un altro membro.
8.2. L’assemblea ordinaria dei membri si riunisce una volta all’anno. Essa viene convocata per iscritto dal Consiglio direttivo con almeno 30 giorni di preavviso e indicando l’ordine del giorno. L’assemblea delibera validamente ritenuta la presenza di almeno 2/3 dei membri (quorum).
8.3. Se non è raggiunto il quorum, verrà convocata una seconda assemblea dopo la scadenza di 30 giorni. In questo caso l’assemblea sarà costituita dai presenti aventi diritto di voto (senza quorum).
8.4. Proposte da parte delle Chiese-membro da trattare all’Assemblea ordinaria sono da inoltrare al Consiglio direttivo entro la fine di ogni anno.
8.5. Un’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo su decisione del Consiglio direttivo oppure dietro richiesta di 1/3 dei membri con un preavviso di 30 giorni.
Art. 9 Competenze dell’Assemblea dei membri
L’assemblea dei membri è l’organo supremo dell’associazione. Le competenze dell’Assemblea dei membri sono:
a) la decisione sulla quota annua;
b) l’elezione del Consiglio direttivo;
c.)l’elezione dell’ufficio di revisione;
d) la vigilanza sull’operato del Consiglio direttivo;
e) l’approvazione dei verbali assembleari;
f) l’approvazione del rapporto annuale e del conto annuale e la decisione sulla destinazione dell’utile di bilancio;
g) dare scarico agli organi societari;
h) l’approvazione di proposte concernenti questioni organizzative di particolare importanza e/o finanziariamente gravose (come ad esempio acquisto di immobili, accensione di finanziamenti), elaborate dal Consiglio direttivo;
i) l’accettazione di nuove Chiese-membro o l’esclusione di Chiese-membro inadempienti;
j) l’approvazione e la modifica dello statuto;
k) lo scioglimento della FCELT e decisione circa la destinazione del patrimonio esistente;
l) la formulazione della domanda di ammissione della FCELT in altre Associazioni e la formulazione delle relative dimissioni;
m) la decisione su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi della FCELT.
Art. 10 Esercizio del diritto di voto
10.1. Le decisioni avvengono di regola in modo aperto con i 2/3 dei voti dei presenti.
10.2. L’Assemblea dei membri procede alla votazione segreta se 1/3 dei membri lo richiede.
Art. 11 Il Consiglio direttivo
11.1. Il Consiglio direttivo è costituito da 3 pastori scelti tra i membri di ogni Chiesa-membro: 1 rappresentante dei movimenti pentecostali, 1 rappresentante dei movimenti non pentecostali e 1 rappresentante delle Chiese non appartenenti a un movimento nazionale.
11.2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea dei membri per un periodo di 4 anni. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo decide al suo interno la ripartizione delle funzioni.
11.3. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente tutte le volte che la gestione degli affari lo richiede, oppure su richiesta di due membri del comitato.
Art. 12 Competenze del Consiglio direttivo
12.1. Le competenze del Consiglio direttivo sono:
a) la gestione degli affari della FCELT, la stesura di un’agenda annuale e del regolamento interno;
b) la tenuta della contabilità dell’associazione;
c) la rappresentanza della FCELT verso l’esterno, per il tramite del presidente, e nel caso di impedimento, del vicepresidente o di un membro del Consiglio direttivo da essi delegato;
d) l’informazione alle Chiese-membro sulle attività della FCELT;
e) la preparazione e la convocazione dell’Assemblea dei membri;
f) l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei membri;
g) l’istituzione di commissioni di lavoro per l’approfondimento di questioni specifiche e la vigilanza sul loro operato.
12.2. Il Consiglio direttivo può deliberare e statuire solamente se è presente la maggioranza dei suoi membri (quorum). Le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità non si effettuerà nessuna delibera.
Art. 13 Diritto di firma
La FCELT è rappresentata legalmente dal Consiglio direttivo con firma collettiva a due.
Art. 14 L’Ufficio di revisione
14.1. L’Assemblea dei membri nomina 2 revisori oppure una persona giuridica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.
14.2. L’Ufficio di revisione esamina annualmente i conti della FCELT e redige un rapporto all’attenzione dell’Assemblea dei membri.
E. Finanze
Art. 15 Mezzi finanziari
15.1. I mezzi finanziari a disposizione per raggiungere gli obiettivi della FCELT sono:
a) la quota annua per Chiesa-membro. La quota viene stabilita ogni anno dall’Assemblea dei membri;
b) contributi volontari, donazioni, legati ed altre entrate;
c) risultato finanziario delle attività dell’associazione.
15.2 L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
15.3 Ai membri uscenti o esclusi non compete alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 16 Salari e indennità ai detentori di qualsiasi carica nella FCELT
16.1. Ai detentori di cariche nella FCELT non sono corrisposti né salario né indennità, ad eccezione delle spese vive da loro sostenute e documentate.
16.2. I detentori di cariche nella FCELT si adoperano per un uso parsimonioso e idoneo delle risorse finanziarie a disposizione.
Art. 17 Responsabilità
La FCELT garantisce i propri impegni e le proprie responsabilità finanziarie esclusivamente mediante il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità finanziaria delle singole Chiese-membro.
F. Scioglimento
Art. 18 Scioglimento
18.1 L’Assemblea dei membri può decidere lo scioglimento della FCELT (art. 9 lett. h).
18.2. In caso di scioglimento della FCELT, il patrimonio netto della stessa, con delibera dell’Assemblea dei membri, sarà destinato alla realizzazione dello scopo sociale, devolvendolo a favore di istituzioni o enti con gli stessi scopi e non aventi scopo di lucro.
Entrata in vigore
1a versione
In occasione dell’Assemblea costitutiva del 9 aprile 2002
2a versione
Rivista e approvata dall’Assemblea dei membri il 20 febbraio 2017
3a versione
Rivista e approvata dall’Assemblea dei membri il 6 aprile 2022
4a versione
Rivista e approvata dall’Assemblea dei membri il 9 aprile 2025